L’attività di recupero crediti, istituto di fondamentale importanza sia per i privati che per le aziende, è un settore in cui sono state apportate alcune interessanti novità. Il Decreto Legge n. 132/2014, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162 ha introdotto nell’ordinamento giuridico la possibilità per il creditore di procedere – con autorizzazione del Presidente del Tribunale ove il debitore ha la residenza domicilio, dimora o sede – alla ricerca telematica dei beni da pignorare. Tale attività è disciplinata dall’art. 492 bis c.p.c.
Con la predetta autorizzazione il Presidente del Tribunale, o un Giudice dal medesimo delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali stesse possono accedere, ed in particolare nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’individuazione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro.
Se a seguito dell’acceso vengono individuati dei beni o dei crediti si aprirà un ventaglio di opzioni a seconda che le cose individuate si trovino nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario oppure fuori da tale territorio, o che i crediti e/o le cose del debitore si trovino nella disponibilità di terzi.
Ovviamente tale ricerca con modalità telematica presuppone una verifica a monte del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e quindi del possesso di un titolo (decreto ingiuntivo, sentenza etc) che lo autorizzi a procedere esecutivamente nei confronti del debitore.
L’attività dell’avv. Levi in questo ambito. si esplica sia nella fase prodromica l’esecuzione, e quindi con l’iniziale fase stragiudiziale volta ad instaurare una trattativa con il debitore al fine di ottenere le somme dovute, e ove questa non sortisca effetto, con la necessaria attività giudiziale volta alla formazione del titolo esecutivo che consenta di procedere ad esecuzione forzata, nonchè nella successiva fase volta alla individuazione dei beni da pignorare.