Quando l`obbligo può trasferirsi ai nonni?
In questi ultimi tempi di crisi, di fronte alla crescente difficoltà dei genitori – per lo più i padri – onerati a versare l’assegno di mantenimento per i figli, la domanda che ci si sente rivolgere è la seguente: ma se il padre non paga posso chiedere l’assegno ai suoi genitori? Gli ascendenti, e quindi i nonni ma anche i bisnonni se ancora in vita, possono essere chiamati a provvedere al mantenimento dei nipoti, ma solo in via sussisidiaria rispetto ai genitori, come ha avuto modo di specificare una sentenza della S.C. di Cassazione (n. 20509/2010).
Tale principio è oggi codificato nell’art. 316 bis codice civile che, ricalcando l’art. 148 c.c ante riforma, recita: “I genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli”.
L’obbligo di mantenimento dei figli grava, quindi, in via primaria ed integrale sui genitori, ex art, 147 cod. civ., e solo quando quest’ultimi non sono in grado di provvedervi possono essere chiamati a concorrere i nonni.
A tale riguardo il Tribunale di Parma, con una sentenza del 13.05.2014, aveva specificato in quali casi può sorgere il concorso al mantenimento degli ascendenti: i) impossibilità oggettiva di mantenimento della prole da parte dei genitori (ad esempio in caso di disoccupazione, assenza di ogni risorsa economica, malattia); ii) omissione volontaria da parte di entrambi i genitori (ad esempio in caso di abbandono materiale o rifiuto a provvedere); iii) omissione, anche solo di uno dei genitori, qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli.
Quest’ultimo è senz’altro il caso che si presenza con maggior frequenza dopo una separazione o divorzio o di una regolamentazione in ordine al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. La regola principe, pertanto, è che al mantenimento dei figli provvedono i genitori. Quando uno di essi non possa o non voglia provvedere al mantenimento, quest’ultimo ricadrà interamente sull’altro genitore, che dovrà farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, salvo poi rivalersi giudizialmente nei confronti del genitore inadempiente, per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.
Solo dopo aver inutilmente tentato di recuperare il credito nei confronti del genitore inadempiente l’altro genitore potrà rivolgersi agli ascendenti (nonni e bisnonni). Intanto potrà avvenire, però, solo a condizione che il genitore incolpevole non abbia a sua volta i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli. L’insufficienza dei mezzi potrebbe poi essere tale da ammettere una integrazione parziale e non la sola sostituzione di una categoria all’altra.
Quando si verifica quest’ultima situazione – inadempimento da parte di uno dei due genitori ed incapacità a provvedere da solo da parte dell’altro genitore – si potrà agire nei confronti degli ascendenti. Si badi bene, però: l’azione andrà promossa nei confronti di tutti gli ascendenti di pari grado, e non solo nei confronti degli ascendenti del genitore inadempiente! In ultime parole: andrà promossa nei confronti di tutti i nonni, paterni e materni, ancora in vita! Questi ultimi una volta citati avranno possibilità di dimostrare di aver già contribuito al mantenimento dei nipoti in via indiretta.
Importante precisare, da ultimo, che quanto dovuto dagli ascendenti dovrà essere versato al genitore inadempiente affinchè possa far fronte ai suoi obblighi e non già all’altro genitore!
Il dovere dei genitori nei confronti dei figli è regolamentato anche in ambito penale, principalmente dall’art. 572 c.p. La norma sanziona le ipotesi di abbandono morale e materiale della prole, oltre che del coniuge. L’abbandono materiale si concretizza allorchè il genitore faccia venir meno i mezzi di sussistenza nei confronti della prole che versa in stato di bisogno. Lo stato di bisogno dei figli, ed il conseguente obbligo di mantenimento a carico del genitore inadempiente, non viene meno – per costante orientamento della Cassazione – per il solo fatto che gli aventi diritto al mantenimento, ossia i figli, siano assistiti dall’altro genitore o da terzi, come ad esempio i nonni.