Questa procedura consente i coniugi di separarsi, divorziare o modificare precedenti condizioni di separazione o divorzio in maniera semplificata e veloce.
A questa procedura possono accedere solo le coppie senza figli e a condizione che il loro accordo non preveda “trasferimenti patrimoniali”.
Il procedimento prende avvio da una domanda formulata al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno dei coniugi o dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto. Tale domanda contiene l’accordo raggiunto dalle parti ed è volto ad ottenere la separazione o il divorzio o la modifica delle condizioni della separazione o divorzio in forma congiunta. La domanda può essere presentata direttamente dalle parti o da un loro difensore.
Successivamente, nel termine di 30 giorni dal deposito della domanda, l’Ufficiale dello Stato Civile convocherà le parti innanzi a sé, affinchè confermino l’accordo; la loro mancata comparizione verrà considerata come mancata conferma dell’accordo raggiunto. L’atto contenete gli accordi, avrà lo stesso valore di un provvedimento giudiziale corrispondente; quindi, ad esempio, costituirà titolo esecutivo e sarà atto idoneo all’iscrizione di ipoteca.Per tutte le ipotesi di separazione o divorzio e/o di modifica delle condizioni delle stesse, diverse da quelle sopra descritte, “negoziate” o “consensuali”, le parti dovranno ricorrere al Tribunale competente in base alle norme previgenti.