Si tratta di una procedura conciliativa alterativa al contenzioso che consente ai coniugi di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio in via stragiudiziale, senza ricorrere al Tribunale.
Possono accedere a questa procedura sia le coppie senza figli sia quelle che abbiano figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap.
La procedura si apre con la sottoscrizione di un accordo che richiede necessariamente la forma scritta (convenzione di negoziazione) che contiene l’impegno delle parti di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite propri legali. La convenzione deve fissare un termine, non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi (prorogabile di ulteriori 30 giorni su comune accordo) entro il quale deve concludersi la procedura di negoziazione.
Raggiunto l’accordo il procedimento seguirà un iter diverso a seconda che i coniugi
i) non abbiano figli
ii) abbiano figli minori, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap.
i) In assenza di figli minori gli avvocati trasmetteranno l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, ove non ravvisi irregolarità, comunicherà agli avvocati il proprio nullaosta. Da quel momento gli avvocati dovranno trasmettere, entro il termine di 10 giorni, copia autentica del nullaosta e dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
ii) In presenza di figli, invece, gli avvocati dovranno trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il Procuratore potrà autorizzare l’accordo se lo riterrà rispondente all’interesse dei figli; in caso contrario, entro 5 giorni, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi 30 giorni, dovrà fissare la comparizione delle parti. In caso di autorizzazione da parte del Procuratore Generale o di intervento positivo da parte del Tribunale, l’accordo dovrà poi essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile.
Con la riforma della giustizia civile e familiare, attuata dalla legge delega del 26 novembre 2021 n. 206 e successivo decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, è stata implementata la fruizione dei metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie e ciò al fine di ridurre il carico di lavoro dei Tribunali.
Con riferimento alla “Negoziazione assistita” introdotta con la legge 132 del 10 novembre 2014, la riforma ha introdotto alcune novità, tra le quali:
a) la possibilità, introdotta con il comma 1 bis dell’art. 6 della L. 132/2014, di concludere una negoziazione assistita tra genitori anche con riferimento ai figli minori nati fuori del matrimonio al fine di “raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento” nonché per la “disciplina del mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio, e per la modifica delle condizioni già determinate”;
b) l’ascolto del minore in età capace di discernimento, qualora il Pubblico Ministero ritenga che l’accordo raggiunto dalle parti non sia conforme all’interesse del minore (art. 6 comma 2, con decorrenza 30.06.2023);
c) possibilità del figlio maggiorenne non autosufficiente di dare avvio ad una procedura di negoziazione assistita (art. 6 co. 1 bis con decorrenza 22.06.2022). La riforma non prevede che il figlio partecipi alla formazione dell’accordo tra genitori ma solo che dia avvio alla procedura, attivandosi in via diretta ed autonoma per farsi riconoscere dal genitore non convivente il versamento diretto del contributo a suo favore;
d) possibilità di chiedere l’assegno alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c. anche in questa sede (art. 6 comma 1 bis con decorrenza 22.06.2022) e non solo giudizialmente;
e) possibilità, in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento dell’unione civile di pattuire la corresponsione di un assegno in unica soluzione (art. 6 comma 3 bis con decorrenza 30.06.2023);
f) possibilità di essere assistiti da un avvocato iscritto nelle liste del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stata qualora sussistano i requisiti reddituali previsti (art. 11 bis con decorrenza 30.06.2023.
Ultimo aggiornamento 05.10.2023.